IL CONTRATTO


Dal 25 maggio scorso l‘affiliazione commerciale ha un nuovo provvedimento che ne regolamenta l‘uso. La legge 129 del 6 maggio 2004, infatti, fissa forma e contenuti del contratto, oltre agli obblighi dell‘affiliante e dell‘affiliato, chiarendo termini come franchising, know-how, royalties e diritto di ingresso. Le disposizioni si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso; gli accordi stipulati anteriormente all‘entrata in vigore delle nuove norme, se non redatti per iscritto, devono essere adeguati entro un anno. Entro il 25 maggio 2005 devono essere adeguati alle nuove disposizioni anche i contratti stipulati per iscritto, ma che non siano conformi alle prescrizioni della legge 129/2004. Forma, contenuto e durata del contratto, obblighi dell‘affiliante e dell‘affiliato.

[a cura di Silvio D‘Andrea, Avvocato, Cultore Istituzioni Diritto Privato, Università Milano Bicocca]

Il franchising (detto anche rapporto di affiliazione commerciale) è un contratto tra imprese che rientra nell‘ambito dei rapporti di distribuzione e consente al produttore di beni e servizi (franchisor) di commercializzare i propri prodotti con i propri segni distintivi mediante una rete di imprese affiliate (franchisees). Queste ultime sopportano tutti gli oneri per l‘installazione e gestione dell‘attività in contropartita dell‘ingresso in una rete distributiva commerciale, senza assumere i rischi dell‘avviamento di una nuova impresa. Tuttavia, in cambio della partecipazione a una collaudata rete commerciale, il franchisee è privato di parte della sua autonomia nell‘organizzazione e gestione dell‘azienda, nella predisposizione di una attività di promozione commerciale e nella libertà di agire in concorrenza sul mercato (anche mediante limitazioni territoriali o diritti di esclusiva).
Articolo tratto da Consulente immobiliare Il Sole 24 ore


Caratteristiche del contratto

Il franchising è un contratto bilaterale di collaborazione tra due soggetti, giuridicamente ed economicamente indipendenti, rientra nell‘ambito dei contratti di distribuzione-alienazione e presenta le seguenti caratteristiche:



è fondato sull‘intuitus personae, vale a dire che è un rapporto di collaborazione tra imprenditori nel quale prevale l‘elemento personale;

è un contratto d‘impresa normalmente stipulato con un gran numero di affiliati e, quindi, necessita di regole uniformi che lo collocano tra i contratti in serie o per adesione conclusi mediante moduli o formulari (per esempio i contratti di fornitura di energia elettrica, cfr. art. 1342 cod. civ.); 

è un contratto a effetti obbligatori e consensuale, cioè si perfeziona a seguito del consenso delle parti; - è un contratto di durata, questo carattere rileva nel caso di risoluzione per inadempimento che non retroagisce per le prestazioni già effettuate (cfr. art. 1458, comma 1, cod. civ.);

è oneroso a prestazioni corrispettive, in quanto il franchisee deve pagare un prezzo per l‘ingresso nella rete distributiva e il diritto di utilizzo;

è un contratto commutativo (non aleatorio). Infatti è possibile per le parti conoscere i reciproci vantaggi e svantaggi;

tollera l‘apposizione di condizioni e termini e può essere preceduto da un contratto preliminare. 


Anche se la legge ne sancisce la concezione unitaria, la pratica commerciale ha individuato 3 tipi di contratto di franchising, anche se per tutti si applica la disciplina legale:

franchising di produzione o industriale, ove il franchisee produce secondo le indicazioni del franchisor i beni che poi vende con il marchio di quest‘ultimo; 
franchising di distribuzione, ove il franchisee si limita a vendere determinati prodotti in un punto di vendita che reca l‘insegna e l‘immagine del franchisor; 
franchising di servizi, ove il franchisee presta un servizio utilizzando l‘insegna, la ditta o il marchio del franchisor.





Disciplina e ambito di applicazione

Nonostante la sua importanza commerciale, il franchising sino alla pubblicazione della legge 129 del 6 maggio 2004 (a pag. 1399) non era mai stato recepito nell‘ordinamento giuridico. Prima del nuovo provvedimento, in conseguenza della sua natura di contratto atipico o innominato, cioè non regolamentato dalla legge ma creato dall‘autonomia privata, il franchising aveva fornito occasione per una grande varietà di modelli contrattuali a seconda delle diverse esigenze del mercato. A decorrere dal 25 maggio 2004 è entrata in vigore la disciplina legale del franchising che ha tipizzato il contratto dettando regole precise e definendone i caratteri ed elementi essenziali. La nuova disciplina si applica anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale il franchisor concede al franchisee il diritto di sfruttare l‘affiliazione commerciale per stipulare accordi di affiliazione con terzi, nonché al contratto con il quale il franchisee in un‘area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell‘attività commerciale di franchising.

La disciplina legale del franchising si applica a tutti i contratti in corso alla data del 25 maggio 2004; i contratti stipulati in data anteriore devono essere adeguati alle disposizioni legali entro e non oltre il 25 maggio 2005.

Requisiti del contratto 

Le parti

Parti del contratto possono essere esclusivamente imprenditori commerciali, sia individuali sia in forma societaria (di persone o di capitali), economicamente e giuridicamente indipendenti tra loro. Si tratta, infatti, di un contratto di collaborazione nella commercializzazione di beni e servizi tra il produttore (o rivenditore) detto franchisor e l‘affiliato detto franchisee.
Il contratto si perfeziona mediante l‘accordo (consenso) espresso per iscritto dalle parti; come per ogni altro contratto, le parti sono soggette alle regole generali in tema di capacità di agire per gli imprenditori individuali persone fisiche e di rappresentanza per i soggetti collettivi (società di persone e di capitali).



Causa del franchising

Quello del franchising è un contratto ormai nominato, cioè regolamentato dalla legge, di collaborazione nella distribuzione commerciale di beni e servizi con una sua causa tipica caratterizzata dalla scopo di massima penetrazione nel mercato tramite una catena distributiva che aggrega imprese affiliate e decentra le attività di diffusione dei beni o servizi di un determinato tipo.

Infatti il franchising è un contratto di impresa mediante il quale un produttore (o rivenditore) di beni(1) o servizi detto franchisor (affiliante), in cambio del pagamento di somme determinate e dell‘osservanza di alcune regole di comportamento imposte dall‘affiliante, concede a un distributore (detto franchisee o affiliato) di entrare a fare parte della propria catena di distribuzione, utilizzando il suo nome, i diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how(2), brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale o anche una semplice formula o un segreto commerciale.

Oggetto del franchising

Oggetto del franchising è la concessione, in cambio di un corrispettivo, che il franchisor (affiliante) fa a favore del franchisee (affiliato) di sfruttare in via continuativa diritti, marchio, insegna, know-how, licenza e altri rapporti o prestazioni tipiche proprie di altri contratti tipici, per esempio somministrazione, appalto, comodato, locazione di beni necessari all‘esercizio dell‘impresa del franchisee. Il contratto può essere utilizzato in ogni settore dell‘attività economica. Nel franchising distributivo di beni la determinazione dell‘oggetto mette in evidenza una concessione per la rivendita accompagnata dalla trasmissione del know-how, la prestazione di servizi e la licenza d‘uso dei segni distintivi del franchisor; nel franchising di servizi la determinazione dell‘oggetto mette in evidenza la trasmissione del know-how e le licenze dei segni distintivi.





La forma

In deroga al principio generale della libertà della forma, la legge prevede tassativamente che il contratto di franchising debba essere redatto in una forma scritta a pena di nullità, cioè la forma è richiesta per la stessa validità del contratto (ad substantiam). Di regola la forma scritta ad substantiam deve riguardare tutti i requisiti essenziali del contratto (accordo delle parti, causa, oggetto) che devono risultare per iscritto. Vale a dire che per la validità del contratto non vale il rinvio a un pregresso accordo verbale tra le parti, ma è necessario che la manifestazione della volontà risulti dal documento stesso. I contratti stipulati verbalmente in data anteriore al 25 maggio 2004 (data di entrata in vigore della legge 129/2004) devono essere formalizzati per iscritto entro il 25 maggio 2005 (cfr. art. 9, comma 2). 

Contenuto del contratto

Contenuto obbligatorio

Per la costituzione di una rete commerciale l‘affiliante deve innanzitutto aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale. In ragione, quindi, della natura del franchising di contratto di collaborazione tra imprese, la legge impone l‘inserimento obbligatorio nel testo contrattuale di specifiche indicazioni circa gli oneri e gli obblighi che graveranno sul franchisee e sul franchisor.

In particolare, il contratto deve espressamente indicare:

  • l‘ammontare degli investimenti e delle spese di ingresso che l‘affiliato deve sostenere prima dell‘inizio dell‘attività. Questa indicazione è assai importante per verificare la congruità e conseguente legittimità della clausola che limita il periodo di durata del franchising;

  • le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l‘indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell‘affiliato;

  • l‘ambito dell‘eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati sia in relazione a canali e unità di vendita direttamente gestiti dall‘affiliante;







  • la specifica del know-how fornito dall‘affiliante all‘affiliato;

  • le modalità di riconoscimento dell‘apporto di know-how da parte dell‘affiliato;

  • le caratteristiche dei servizi offerti dall‘affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione;

  • le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.



Clausole volontarie 

Accanto ai requisiti essenziali e al contenuto obbligatorio costituenti la struttura legale del contratto, le parti possono pattuire altre clausole che tengano conto delle loro particolari esigenze e del settore merceologico dell‘attività. Anche gli elementi necessari per la formazione del contratto possono essere oggetto di apposite pattuizioni, sia per estenderne che diminuirne la portata, ma pur sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, per esempio la durata del contratto. Essendo il franchising un contratto essenzialmente di durata, le parti possono convenire che sia a tempo determinato o indeterminato. Se è a tempo determinato, deve avere una durata minima sufficiente a garantire al franchisee l‘ammortamento degli investimenti e, comunque, mai inferiore a 3 anni, salvo risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti (vedi pag. 1398). 

Esclusiva 

Il patto di esclusiva circoscrive le zone riservate alla commercializzazione; questa clausola non è un elemento naturale del contratto di franchising, vale a dire che non è connaturata alla causa contrattuale ma deve essere espressamente prevista (cfr. Cass., sent. n. 6819, 21 luglio 1994). L‘esclusiva può essere a favore di una o di entrambe le parti. Di norma è posta per entrambe le parti, cioè vincola il concessionario a non vendere beni in concorrenza con quelli del concedente, mentre quest‘ultimo non può servirsi nella stessa zona di altri franchisees, ma le parti possono disporre diversamente. 
Le restrizioni territoriali imposte dalle clausole di esclusiva, soprattutto a carico del franchisee possono confliggere con la normativa europea e, in particolare con l‘art. 85 del Trattato CEE che concerne gli accordi e le pratiche concordate tra le imprese, anche se tra i regolamenti della Commissione Europea ve ne sono



alcuni inerenti a istituti e contratti come il franchising, i contratti di distribuzione ecc., disciplinati allo scopo di favorirne l‘utilizzo in deroga alle prescrizioni del Trattato. 

Conciliazione delle controversie 

Per ogni controversia, le parti possono stabilire un tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Camera di commercio ove ha sede l‘affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le stesse regole previste per le società ex artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 5 del 17 gennaio 2003.

Obblighi del franchisee 

Precontrattuali

Come per ogni altro contratto, le parti sono soggette alle regole generali in tema di comportamento precontrattuale secondo correttezza e buona fede (cfr. art. 1337 cod. civ., responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo). A tale fine il legislatore indica espressamente gli obblighi precontrattuali di comportamento a carico dell‘aspirante affiliato (franchisee) di fornire, tempestivamente e in modo esatto e completo, all‘affiliante ogni informazione necessaria o opportuna per la stipula del contratto, anche se non espressamente richieste dall‘affiliante stesso. 

Contrattuali

Oggetto immediato del franchising è la concessione del franchisor (impresa affiliante) di inserire l‘affiliato in una rete distributiva commerciale già avviata in corrispettivo di determinati obblighi sia di natura pecuniaria (pagamento di determinate somme), sia di altro genere (obbligo di acquisto di una certa quantità di merce), oltre agli obblighi di rispettare le direttive dettate dall‘impresa affiliante, le zone di esclusiva ecc. 



Corrispettivo in danaro

Tra gli obblighi dell‘affiliato (franchisee) che concorrono a formare il contratto di franchising (e quindi l‘oggetto immediato) vi è quello di pagare un corrispettivo in danaro. Come accennato, in corrispettivo dell‘inserimento nel sistema distributivo del franchisor, il franchiseedeve corrispondere un prezzo che, di solito, può essere corrisposto: 

  • di una parte fissa, detta diritto di ingresso, in genere rapportata anche al valore     economico e alla capacità di sviluppo della rete commerciale, da pagare in una unica soluzione una tantum (front fee) al momento in cui l‘affiliato stipula il contratto di franchising;

  • da canoni periodici (o royalties), determinato in misura fissa o variabile rapportato al volume di affari realizzato dall‘affiliato o anche mediante acquisto minimo di prodotti. 




Nel franchising di produzione e distribuzione il franchisee deve anche pagare i prodotti che il franchisor gli fornisce. In tutti i casi il mancato pagamento comporta inadempimento contrattuale che può comportare l‘azione di risoluzione del contratto. In ogni caso l‘ammontare del compenso fisso per l‘ingresso e le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties devono essere espressamente indicate nel contratto (cfr. art. 3, comma 4, lett. a) e b), legge 129/2004).




Obbligo di non trasferire la sede

Se espressamente indicata nel contratto, l‘affiliato non può trasferire la sede dell‘impresa senza il preventivo consenso dell‘affiliante, se non per causa di forza maggiore. n Obbligo di riservatezza L‘affiliato si impegna a osservare e a fare osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell‘attività oggetto del franchising.

Obbligo di consentire il controllo

Anche se non previsto direttamente dalla legge, la natura stessa del contratto di franchising, consentendo di entrare a fare parte di una rete commerciale già avviata, limita l‘autonomia gestionale del franchisee e gli impone di uniformarsi e rispettare precise regole di comportamento dettate dal franchisor.
Per tale evenienza quest‘ultimo avrà diritto di esercitare ogni verifica e controllo.

Altri obblighi

Tra le obbligazioni di fare o non fare che, di solito, il contratto di franchising prevede a carico del franchisee (affiliato):

  • impegno ad allestire l‘unità di vendita o per la prestazione dei servizi;

  • obbligo di acquistare una quantità minima di prodotti del franchisor;

  • rispetto di determinati comportamenti e standard di qualità nella presentazione e nella vendita del prodotto o del servizio;

  • rispetto di determinate condizioni e prezzi di vendita.




Obblighi del franchisor



Precontrattuali

Come per l‘aspirante affiliato anche per il futuro affiliante il legislatore impone un comportamento precontrattuale secondo correttezza e buona fede, in particolare il futuro affiliante (franchisor) deve fornire tempestivamente all‘aspirante affiliato (franchisee) ogni informazione, da questi ritenuta necessaria eccetto quelle riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi, per consentirgli di svolgere ogni accertamento idoneo a valutare la convenienza economica della nuova impresa. In particolare, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione, di consegnare all‘aspirante affiliato copia completa del contratto, corredato degli allegati.

Contrattuali



  • Tra le obbligazioni che, di solito, il contratto di franchising prevede a carico del franchisor (affiliante)

  • impegno a concedere al franchisee la licenza dell‘uso dei propri segni distintivi e a trasferire il proprio know-how e le formule che individuano i prodotti dati in franchising;

  • obbligo di fornire assistenza tecnica, commerciale, promozionale e di marketing

  • impegno a addestrare il personale impiegato nell‘impresa del franchisee. Inoltre il franchisor si obbliga a rifornire di beni o servizi il franchisee che si obbliga a conformarsi a una serie di comportamenti prefissati.



Obbligo di informazione 

Tra le obbligazioni di fare o non fare che, di solito, il contratto di franchising prevede a carico del franchisor (affiliante), il legislatore indica espressamente le informazioni che questi deve fornire all‘aspirante affiliato (franchisee) per consentirgli di svolgere ogni accertamento idoneo a valutare la convenienza economica della nuova impresa. In particolare, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto, l‘affiliante deve consegnare all‘aspirante affiliato copia del contratto da sottoscrivere corredato dei seguenti allegati, eccetto quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati:


  • principali dati relativi all‘affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell‘aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi 3 anni o dalla data di inizio della attività, se avvenuta da meno di 3 anni;

  • indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all‘affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l‘uso concreto del marchio;

  • sintetica illustrazione elementi caratterizzanti l‘attività oggetto del franchising;

  • lista degli affiliati operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell‘affiliante. L‘affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia, con successivo decreto ministeriale saranno definite le informazioni per gli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all‘estero;

  • indicazione variazione, anno per anno, numero affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell‘attività dell‘affiliante, se avvenuta da meno di 3 anni. L‘affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia, con successivo decreto ministeriale saranno definite le informazioni per gli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all‘estero;



Nel rispetto delle norme sulla privacy, descrizione procedimenti giudiziari o arbitrali, riguardo al sistema di franchising, conclusi negli ultimi tre anni e promossi nei confronti dell‘affiliante da affiliati, terzi o pubbliche autorità. L‘affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia, con successivo decreto ministeriale saranno definite le informazioni per gli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all‘estero. Se il franchisor fornisce false informazioni, l‘altra parte può chiedere l‘annullamento del contratto se i raggiri sono stati tali che senza di essi l‘altra parte non avrebbe sottoscritto il contratto ex art. 1439 cod. civ. e il risarcimento del danno, se dovuto (art. 8, legge 129/2004).

Cessazione del contratto

Il franchising, oltre che per scadenza del termine, può cessare per altre cause quali la risoluzione anticipata e il fallimento dell‘affiliante o dell‘affiliato.

Scadenza del termine

Il franchising è un contratto di durata in quanto destinato a produrre effetti per un certo periodo di tempo. Di solito è a tempo determinato, ma può essere anche a tempo indeterminato. Se è a tempo determinato, la legge esige che il contratto abbia una durata minima sufficiente a garantire al franchisee l‘ammortamento degli investimenti effettuati per l‘esercizio della nuova attività d‘impresa (creazione apposite strutture, acquisto di merci con il segno distintivo del franchisor) e lo smaltimento di eventuali giacenze di magazzino (di prodotti con il segno distintivo del franchisor) e, comunque, mai inferiore a 3 anni, salvo risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti. Se a tempo determinato alla scadenza potrà essere rinnovato. Se il contratto è a tempo indeterminato, alle parti spetta il diritto di recesso, ma sempre nel rispetto del tempo sufficiente al franchisee ammortizzare gli investimenti effettuati per l‘esercizio della nuova impresa e mai inferiore a 3 anni, salvo recesso per giusta causa.

Risoluzione anticipata 

Il contratto può risolversi prima della scadenza contrattuale per il verificarsi di una clausola risolutiva espressa ovvero per inadempimento, per esempio mancato pagamento del corrispettivo, violazione dell‘obbligo di vendere a certe condizioni ecc.
Effetti dello scioglimento 
Al momento della cessazione del contratto l‘affiliato dovrà contestualmente cessare l‘utilizzo dei segni distintivi e del know-how dell‘affiliante. Di regola l‘affiliante, anche se nulla è previsto nel contratto, deve riacquistare le merci in giacenza alla cessazione del rapporto. La prassi spesso riconosce all‘affiliato una indennità di clientela.

LEGISLAZIONE

Norme per la disciplina dell‘affiliazione commerciale
Legge 129, 6.5.2004
G.U. 120, 24.5.2004



Art. 1 - Definizioni


1. L‘affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all‘altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l‘affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall‘affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all‘affiliato per l‘uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l‘organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l‘affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l‘affiliante richiede all‘affiliato commisurata al giro d‘affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni dell‘affiliante, i beni prodotti dall‘affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell‘affiliante.



Art. 2 - Ambito di applicazione della legge

1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all‘articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un‘impresa concede all‘altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un‘affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l‘affiliato, in un‘area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell‘attività commerciale di cui al comma 1 dell‘articolo 1.

Art. 3 - Forma e contenuto del contratto

  • Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

  • Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l‘affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.

  • Qualora il contratto sia a tempo determinato, l‘affiliante dovrà comunque garantire all‘affiliato una durata minima sufficiente all‘ammortamento dell‘investimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva l‘ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.

  • Il contratto deve inoltre espressamente indicare:




    • l‘ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l‘affiliato deve sostenere prima dell‘inizio dell‘attività;

    • le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l‘eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell‘affiliato;

    • l‘ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall‘affiliante;

    • la specifica del know-how fornito dall‘affiliante all‘affiliato;

    • le eventuali modalità di riconoscimento dell‘apporto di know-how da parte dell‘affiliato;

    • le caratteristiche dei servizi offerti dall‘affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;

    • le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.




Art. 4 - Obblighi dell‘affiliante.
Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l‘affiliante deve consegnare all‘aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

  • principali dati relativi all‘affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell‘aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

  • l‘indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all‘affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l‘uso concreto del marchio;

  • una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l‘attività oggetto dell‘affiliazione commerciale;

  • una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell‘affiliante;

  • l‘indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell‘attività dell‘affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

  • la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell‘affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.



2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l‘affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all‘estero.



Art. 5 - Obblighi dell‘affiliato

  • L‘affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell‘affiliante, se non per causa di forza maggiore

  • L‘affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell‘attività oggetto dell‘affiliazione commerciale.



Art. 6 - Obblighi precontrattuali di comportamento

  • L‘affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell‘aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all‘aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

  • L‘affiliante deve motivare all‘aspirante affiliato l‘eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.

  • L‘aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell‘affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all‘affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall‘affiliante.



Art. 7 - Conciliazione

  • Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l‘autorità giudiziaria o ricorrere all‘arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l‘affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

    Art. 8 - Annullamento del contratto



  • Se una parte ha fornito false informazioni, l‘altra parte può chiedere l‘annullamento del contratto ai sensi dell‘articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.



Art. 9 - Norme transitorie e finali

  • Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.

  • Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell‘articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.

  • La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Note:

  • Per beni dell‘affiliante si intendono i beni prodotti dall‘affiliante stesso o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell‘affiliante (cfr. art. 1, comma 3, lett. a), c) della legge 129/2004).

  • Nell‘ambito del contratto di franchising per know-how si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall‘affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale e individuato. Per segreto si intende che il know-how non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale che comprende conoscenze indispensabili all‘affiliato per l‘uso, la vendita, la rivendita, la gestione o l‘organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato che deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità.