IL PUNTO DI VISTA DEI CONTRAENTI

BENEFICI

COSTI



Il franchising, come qualunque tipo contrattuale, presenta intrinsecamente una serie di vantaggi e svantaggi, ovvero costi e benefici per le parti contraenti. Il rischio insito nel contratto in esame non ha nulla a che vedere con la c.d. "alea giuridica" (ricorrente in quei contratti dove l’elemento aleatorio è l’essenza della relazione contrattuale ovvero la stessa causa giustificativa del negozio giuridico), ma rientra nella c.d. "alea economica", la quale può essere sensibilmente ridotta se la creazione di un sistema di franchising è preceduta da adeguati studi di fattibilità, che si incentrano nella verificazione dei tre fondamentali presupposti di cui si è parlato in precedenza.

Il franchising consente al franchisor
  • di commercializzare i propri prodotti senza un eccessivo impiego di propri mezzi finanziari, pur potendo disporre di un’ampia rete di punti vendita.
  • può realizzare economie di scala, mediante la previsione, con la più adeguata approssimazione, del volume degli scambi con i franchisees.
  • usufruire di un beneficio finanziario immediato (se previsto), consistente nella riscossione di una quota iniziale, a titolo di corrispettivo per "l’ingresso" del franchisee nella rete distributiva che egli ha creato (c.d. entrance free)
  • di una percentuale sulle vendite o sul volume d’affari che, tramite tale ingresso, il franchisee può vantare (c.d. royalties)


In sostanza, il franchisor riceve evidenti vantaggi a fronte di una rapida espansione della propria organizzazione (molto costosa se attuata con rete di vendita diretta) impiega investimenti molto contenuti.

Inoltre, poiché il franchisee è , a sua volta, un imprenditore, evidentemente è motivato a conseguire buoni risultati, e ciò ha una diretta ripercussione nella gestione dei rapporti tra i soggetti del contratto.

In breve, il franchising permette al franchisor:
  • una distribuzione più vasta e veloce e selettiva in ogni zona;
  • un’espansione con meno capitale, minor numero di dipendenti, minori costi di personale;
  • una riduzione dei costi di gestione; una attrazione di imprenditori locali attivamente partecipi, ben radicati nel loro mercato, conosciuti e rispettati nella loro comunità;
  • una produzione di affiliati attenti alle vendite ed ai costi (probabilmente con rendimenti superiori a quelli di dirigenti stipendiati e più disponibili a suggerire idee per innovazioni commerciali e per risparmiare);
  • un miglioramento dell’immagine, delle relazioni pubbliche e della propaganda dell’azienda;
  • un’attrazione di capitale;
  • uno sviluppo dell’economia di scala grazie all’espansione che produce;
  • una produzione di valore capitale.

Inoltre, il franchising presenta un notevole grado di utilità anche per quei produttori che vogliano, attraverso uno strumento contrattuale flessibile, diffondere all’estero i propri prodotti. Questo produttore può, ad esempio, individuare, nel paese in cui desidera ampliare il proprio mercato, un master–franchising, il quale viene scelto per le sue conoscenze vuoi del mercato, vuoi delle norme civili e fiscali di quell’ordinamento. Il c.d. master – franchisee avrà l’incarico dal franchisor di stipulare sub – contratti di franchising con franchisee di quello stesso paese, che poi non avranno alcun rapporto diretto con il franchisor. Il contratto fra master – franchisee e franchisor sarà regolato dalle norme di diritto internazionale privato ed i contratti tra master – franchisee ed i suoi sub – franchisees saranno disciplinati dalle norme dell’ordinamento comune ad entrambe le parti.

Per il franchisee, i vantaggi da lui conseguiti possono così riassumersi:
  • riduzione del proprio rischio d’impresa, poiché il franchisee ottiene la possibilità di avviare un’attività utilizzando la pregressa esperienza del franchisor;
  • la consulenza e l’assistenza di esperti del settore;
  • eliminazione delle problematiche legate ai rapporti con i fornitori ed alla rotazione dei prodotti, nonché alla loro innovazione;
  • riduzione degli oneri amministrativi e contabili;
  • sfruttamento del supporto pubblicitario a livello nazionale o locale, come delle indagini di mercato sviluppate dal franchisor.


Sul versante degli svantaggi derivanti da tale figura contrattuale, in primo luogo è da evidenziare per il franchisee quella particolare forma di dipendenza che si instaura con il franchisor, la quale può coinvolgere aspetti gestionali, organizzativi, economici, nonché relazionali, e che si esprime nella scarsa influenza che il franchisee può esercitare nei confronti della fornitura dei prodotti, nel loro assortimento e nella stessa organizzazione dell‘’mpresa.

Gli svantaggi per il franchisor

possono riguardare, in base alle clausole del contratto, un limite al potere di comprimere gli spazi contrattuali del franchisee, limite che si avverte maggiormente raffrontando i ruoli di collaboratore subordinato e di imprenditore autonomo, qual è il franchisee. Il franchisor deve, poi, dividere gli utili con il franchisee e tale aspetto può determinare momenti di tensione, soprattutto quando il sistema di franchising ottiene risultati nettamente migliori o nettamente inferiori rispetto a quanto previsto nella fase d’avvio.

Circa i vantaggi che il consumatore può trarre da questo tipo contrattuale, si può dire che essi si sintetizzano nella uniformità dell’assortimento, nei prezzi omogenei ed inferiori, negli assortimenti particolarmente curati.

Per concludere, un sistema di contratti di franchising permette di combinare i vantaggi di una forma di distribuzione esternamente omogenea, attuata mediante la ripartizione attraverso rivenditori autonomi ed indipendenti, che si accollano il rischio della vendita. In tal modo si viene a creare una parziale integrazione tra impresa affiliante ed imprese minori affiliate, e, quindi, la formazione di una organizzazione flessibile e decentrata, ma unitaria nella logica commerciale e produttiva.

Il risultato del contratto di franchising è, quindi, quello di un’intima compenetrazione tra le imprese dell’affiliante e dell’affiliato, tale che, nella prospettiva del consumatore finale, l’affiliato si configura come una specie di sede decentrata dell’affiliante. Quest’apparenza di unità è, però, anche il frutto della dipendenza economica dell’affiliato, la quale, tuttavia, non interferisce sul fatto che le imprese dei rispettivi contraenti siano giuridicamente indipendenti.